(Pubblicata nel suppl. straord. n. 17 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 2 ottobre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Istituzione, natura giuridica e finalita' dell'ERSA 1. E' istituita l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, di seguito denominata ERSA, quale ente di diritto pubblico, preposto all'esercizio delle funzioni e delle attivita' tecniche per lo sviluppo rurale e agricolo, all'esercizio delle attivita' di sperimentazione, di ricerca, di innovazione, di dimostrazione, di divulgazione, di supporto tecnico-scientifico, di formazione e aggiornamento, di promozione dei prodotti e del territorio regionale, di orientamento commerciale, nonche' di certificazione della qualita'. 2. L'ERSA ha sede legale in Gorizia e puo' articolarsi con sedi operative sul territorio regionale. E' dotata di personalita' giuridica pubblica e di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile ed e' sottoposta agli indirizzi e alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dall'Art. 3. 3. L'ERSA esercita le sue attribuzioni nell'ambito degli indirizzi e delle direttive della Regione. Svolge, altresi', attivita' di supporto e consulenza tecnico-scientifica alle funzioni amministrative e di pianificazione e programmazione in materia di sviluppo agricolo e rurale esercitate dalla Regione e dalle altre istituzioni pubbliche operanti nel settore. 4. Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della Regione, con proprio decreto, previa conforme deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, nomina il presidente e il consiglio di amministrazione. 5. L'ERSA costituisce la trasformazione dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura istituito con la legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, secondo quanto disposto dall'Art. 22.