(Pubblicata  nel  suppl. straord. n. 17 al Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 2 ottobre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
         Istituzione, natura giuridica e finalita' dell'ERSA
    1.  E'  istituita  l'Agenzia  regionale  per lo sviluppo rurale -
ERSA,  di  seguito  denominata  ERSA, quale ente di diritto pubblico,
preposto  all'esercizio delle funzioni e delle attivita' tecniche per
lo  sviluppo  rurale  e  agricolo,  all'esercizio  delle attivita' di
sperimentazione,  di  ricerca,  di  innovazione, di dimostrazione, di
divulgazione,   di  supporto  tecnico-scientifico,  di  formazione  e
aggiornamento, di promozione dei prodotti e del territorio regionale,
di   orientamento   commerciale,   nonche'  di  certificazione  della
qualita'.
    2.  L'ERSA  ha sede legale in Gorizia e puo' articolarsi con sedi
operative   sul  territorio  regionale.  E'  dotata  di  personalita'
giuridica pubblica e di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e
contabile  ed  e'  sottoposta  agli  indirizzi e alla vigilanza della
Regione secondo quanto previsto dall'Art. 3.
    3.   L'ERSA   esercita  le  sue  attribuzioni  nell'ambito  degli
indirizzi   e   delle  direttive  della  Regione.  Svolge,  altresi',
attivita'  di supporto e consulenza tecnico-scientifica alle funzioni
amministrative  e  di  pianificazione  e programmazione in materia di
sviluppo  agricolo  e  rurale  esercitate dalla Regione e dalle altre
istituzioni pubbliche operanti nel settore.
    4.  Entro  e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il presidente della Regione, con proprio
decreto,  previa  conforme  deliberazione  della giunta regionale, su
proposta   dell'assessore   regionale   all'agricoltura,   nomina  il
presidente e il consiglio di amministrazione.
    5.  L'ERSA  costituisce la trasformazione dell'Ente regionale per
la  promozione  e lo sviluppo dell'agricoltura istituito con la legge
regionale  11  maggio  1993, n. 18, secondo quanto disposto dall'Art.
22.